ADRIA INTERKULTURÁLIS EGYESÜLET
Determinato all’ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE ADRIA sulla costituzione del Codice Civile del 2013. Legge V del 2005 (di seguito ‘codice civile’ e sullo statuto dell’associazione, lo status di un’indennità sociale e il funzionamento e il sostegno delle organizzazioni della società civile. anno CLXXV. legge (Ectv.), e 350/2011 su alcuni temi di raccolta fondi e di pubblica utilità.(XII.30 In conformità alle disposizioni del decreto, i soci adottano lo statuto dell’ente con il seguente contenuto:
- Nome e indirizzo registrato dell’Associazione
1. Nome dell’Associazione: ADRIA INTERKULTURÁLIS EGYESÜLET
2. Denominazione abbreviata dell’Associazione: ASSOCIAZIONE ADRIA
3. Denominazione dell’Associazione in lingua straniera: ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE ‘ADRIATICA”
4. Sede legale dell’Associazione: 8960 Lenti Harangláb út 36. Ungheria
5. Sito web dell’Associazione: http://www.adriaticaintercultura.org
6. Personalità giuridica dell’Associazione: persona giuridica indipendente
7. Ambito operativo dell’Associazione: L’associazione opera sul territorio dell’Ungheria, mantiene contatti con organizzazioni estere per scopi analoghi e può stabilire dei membri in esse.
8. Allo statuto è allegato l’elenco dei nomi e degli indirizzi dei membri fondatori dell’associazione. del Parlamento europeo e del Consiglio.
II. Scopo e attività dell’Associazione
1. Scopo dell’Associazione:
Esplorare e conoscere la storia, le nazionalità, il passato, l’economia, la cultura, le memorie linguistiche dell’Adriatico Persone con millenni di storia e storia; prendersi cura di; creazione di biblioteche della conoscenza (archivi di libri online e tradizionali, manoscritti, altri documenti); rafforzare le moderne relazioni sociali e culturali, la cooperazione, le attività comunitarie, gli spettacoli, organizzando e partecipando alla loro organizzazione nei dialoghi civili e professionali in corso; trasferire il passato comune alla generazione futura e sostenere l’integrazione del passato comune nell’attuale forma sociale.
2. Attività dell’Associazione:
Per raggiungere gli scopi dell’Associazione, si concentra sul networking interculturale, da un lato, alla base della tradizione e dall’altro, riconoscendo, articolando e diffondendo nuovi interessi civili e professionali nell’Europa sud-occidentale. A tal fine, i membri dell’Associazione mirano ai contatti acquisiti e mobilitabili, organizzano forum per mantenere i collegamenti tra il passato comune e il futuro comune realizzabile, creano mostre, scambi di mostre, pubblicazioni varie (bollettini, album, raccolte di testi bilingue, periodici digitali) nella storia culturale Motion-Picture, condurre ricerche congiunte che coinvolgano gli ambienti professionali e della società civile, sfruttando l’ampia gamma di strumenti nel moderno mondo digitale e fornire una piattaforma regolare in particolare per la cultura giovanile al fine di scambiare e curare per esso, sovvenzioni mirate, che coinvolgono risorse.
III. Quota associativa
1. I soci ordinari dell’Associazione sono tenuti al versamento di una quota associativa a titolo di contributo. L’importo annuo della quota associativa è di HUF 15.000,- che sarà versato entro 8 giorni dalla registrazione definitiva dell’Associazione e successivamente il 31 marzo di ogni anno. entro il giorno stesso, sono tenuti a versare in contanti alla cassa dell’Associazione o tramite bonifico sul conto corrente bancario dell’Associazione.
Dopo la costituzione dell’Associazione, il socio neoiscritto dovrà versare la quota della quota associativa nell’anno in cui è stata costituita l’adesione, entro 8 giorni dalla costituzione del rapporto di adesione, in contanti o tramite bonifico su conto corrente bancario dell’Associazione. Successivamente, il 31 marzo di ogni anno. entro la fine della giornata, sei obbligato a pagare i fondi dell’Associazione in contanti o tramite bonifico sul conto bancario dell’Associazione.
2. Oltre al pagamento della quota associativa, i soci non rispondono dei debiti dell’associazione con il proprio patrimonio.
IV. Norme generali per il funzionamento dell’Associazione
L’associazione non svolge attività politiche dirette, è indipendente dai partiti e non fornisce loro sostegno finanziario.
V. Presentazione di una domanda di registrazione e registrazione di modifica
Il presidente dell’associazione presenta la domanda di iscrizione o la domanda di iscrizione di variazione.
VI. Appartenenza all’associazione
1. Adesione all’Associazione:
L’Associazione dispone di:
a) ordinario e
b) sponsorizzazione
familiari.
1.1. Il socio ordinario dell’associazione può essere una persona fisica, indipendentemente dalla nazionalità, una persona giuridica, un ente senza personalità giuridica che condivida gli scopi dell’associazione e accetti le disposizioni dello statuto.
1.2. Il socio patrocinante dell’Associazione può essere qualsiasi ente economico, ente o persona fisica, di qualsiasi nazionalità, che intenda contribuire all’attività dell’Associazione con il versamento di contributi o altre donazioni.
2. Formazione dei membri
2.1. L’adesione ordinaria all’Associazione è costituita dall’iscrizione dell’Associazione e dall’accettazione da parte dell’Ufficio di presidenza della dichiarazione di adesione dopo la sua costituzione. La domanda di adesione deve essere presentata al Consiglio, che decide in merito all’adesione a maggioranza semplice con voto palese entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. La sua decisione è comunicata per iscritto al richiedente l’adesione entro cinque giorni dalla data in cui è stata adottata. Servizio mediante mezzi scritti verificabili, ad esempio mediante raccomandata o avviso di ricevimento, e consegna all’indirizzo di posta elettronica del membro con conferma di consegna (ricevuta elettrica).
In caso di decisione negativa non è ammesso ricorso.
2.2. Le informazioni relative ai membri non sono pubbliche.
2.3. L’assunzione dei soci sostenitori delibera l’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La persona giuridica che difende il membro può esercitare i suoi diritti tramite un rappresentante. Il membro difensore non ha diritto di voto e non può essere eletto come alto funzionario.
3. Cessazione dell’adesione
3.1. L’appartenenza cesserà
(a) con il recesso del socio;
(b) membro escluso;
(c) la morte o la cessazione di un membro senza successore;
(d) cessazione da parte dell’Associazione di appartenenza.
3.2. L’adesione del socio può essere revocata in qualsiasi momento mediante dichiarazione scritta indirizzata alla presidenza dell’associazione senza giustificazione. L’adesione cessa il giorno in cui la dichiarazione scritta perviene all’ufficio di presidenza.
4. Diritti del socio ordinario
a) Il socio ordinario dell’Associazione ha diritto di partecipare alle attività dell’Associazione.
b) L’Assemblea Generale ha diritto di voto nelle sue decisioni.
c) L’Associazione può formulare commenti o suggerimenti sulle attività e le operazioni dell’Associazione. I dirigenti possono essere informati delle attività dell’Associazione e possono presentare una mozione sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea generale.
d) Accesso al Registro dell’Associazione, accesso ai servizi forniti dall’Associazione ai suoi membri.
e) Un membro dell’associazione può partecipare alle manifestazioni dell’associazione, essere eletto e rieletto a qualsiasi carica dirigenziale dell’Associazione sulla base di una dichiarazione di conflitto di interessi e di accettazione.
f) Il socio ordinario dell’Associazione dispone di un voto per persona quando viene eletto l’organo deliberante e quando altre decisioni sono prese dall’organo deliberante dell’Associazione.
g) I soci ordinari dell’Associazione hanno pari diritti.
h) I membri possono esercitare i propri diritti associativi di persona.
Ogni socio ordinario dispone di un voto. Il diritto di voto del socio ordinario si esercita qualora all’Associazione non venga versata alcuna quota associativa.
Il socio ordinario può esercitare i suoi diritti di voto anche in assemblea generale tramite il suo rappresentante autorizzato. La procura conferita al rappresentante deve essere in forma scritta e deve essere consegnata al presidente dell’assemblea generale all’inizio dell’assemblea generale in forma di atto privato con piena forza probatoria.
Un decimo dei soci ordinari può avviare per iscritto l’assemblea generale straordinaria e l’assemblea straordinaria del consiglio, motivandone le ragioni e lo scopo.
5. Diritti del socio sponsor
a) può partecipare con diritto di delibera all’Assemblea Generale dell’Associazione;
b) Il/i socio/i sponsor possono essere invitati agli eventi dell’Associazione;
c) Può dare suggerimenti, esprimere un parere sul funzionamento dell’Associazione.
6. Obblighi del socio ordinario:
a) Il socio dell’Associazione è obbligato ad adempiere agli obblighi associativi previsti dallo Statuto.
b) Il socio dell’associazione è tenuto a versare la quota associativa annuale determinata dall’assemblea generale il 31 marzo di ogni anno. la quota associativa annuale dovrà essere versata pro rata temporis in contanti presso il Registro della Camera o tramite bonifico sul conto corrente bancario dell’Associazione. La quota associativa dell’Associazione: HUF 15.000 all’anno.
c) Il membro dell’associazione conserva o rispetta le deliberazioni dell’assemblea generale.
d) Il socio dell’Associazione non deve pregiudicare il raggiungimento dello scopo dell’Associazione e le attività dell’Associazione.
e) Dovrà comunicare il proprio indirizzo alla resina entro 8 giorni dalla modifica.
7. Diritti del socio sponsor:
a) conserva le disposizioni dello Statuto o le deliberazioni dell’Associazione;
b) adempie ai compiti dell’Associazione che si è volontariamente assunto in relazione alle sue attività e versa all’Associazione il contributo finanziario che ha assunto, facilitando così il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
8. Cessazione dell’adesione
8.1. Se lo Statuto sociale subordina l’adesione e il socio non rispetta queste condizioni, l’associazione può recedere dall’adesione entro 30 giorni. L’Assemblea Generale dell’Associazione delibera sulla cessazione su presentazione della Presidenza.
8.2. Se l’arretrato delle quote del socio raggiunge i 6 (sei) mesi, il socio cessa di essere socio. In tal caso, il membro è cancellato dal registro. Il Collegio informa l’iscritto della cancellazione dal registro 30 giorni prima della scadenza del semestre. Se l’iscritto non ottempera all’obbligo di versare la quota associativa dopo la comunicazione dell’informazione, essa equivale alla dichiarazione di uscita.
9. Esclusione di socio ordinario
9.1. In caso di violazione grave o reiterata della legge di un socio, dello statuto o della decisione dell’assemblea generale, l’assemblea generale può, su iniziativa di qualsiasi membro dell’associazione o organo dell’associazione, avviare una procedura di esclusione nei confronti del socio, e l’atto costitutivo ha quindi dettato le norme che garantiscono l’esclusione e l’equo trattamento. Queste servono a garantire l’imparzialità, a sentire il membro interessato prima di essere espulso, a dargli la possibilità di presentare una difesa.
L’iniziativa di esclusione è notificata al Consiglio. L’iniziativa notificata è sottoposta all’assemblea dal presidente o, in caso di impedimento del consiglio, da un membro del consiglio designato dal presidente. L’Assemblea Generale dispone l’avvio della procedura di esclusione con decisione. Nella procedura di esclusione i soci sono invitati all’assemblea con l’avvertimento che la loro assenza, nonostante il loro regolare invito, non impedisce lo svolgimento dell’assemblea e la decisione. Gli dovrebbe essere data l’opportunità di difendersi all’Assemblea Generale. Il membro può anche essere rappresentato all’Assemblea Generale da un rappresentante.
9.2. La decisione di esclusione deve essere scritta e deve indicare i motivi su cui si basa e includere i fatti e le prove su cui si basa l’esclusione e le informazioni sui mezzi di ricorso. La decisione deve essere notificata oralmente all’assemblea generale e comunicata al socio interessato per iscritto e in modo verificabile entro 8 giorni dall’adozione della decisione (ad es. mediante raccomandata o avviso di ricevimento) all’indirizzo di posta elettronica del socio con una conferma di consegna (avviso di ricevimento elettronico).
9.3. Contro il provvedimento di esclusione non sussiste alcun diritto di impugnazione, il socio escluso può chiedere entro 30 giorni al tribunale competente in cui ha sede l’Associazione (Tribunale della Funzione Civile) il riesame della deliberazione dell’assemblea. 3:3517:37§).
9.4. Non è prevista alcuna procedura di esclusione nei confronti del socio sponsor.
9.5. Sulla base della decisione di esclusione, il rapporto giuridico dell’iscritto cessa dopo la scadenza del termine per l’impugnazione soccombente. In caso di cessazione dell’adesione, il Socio è cancellato dall’albo a cura del Presidente.
10. Conseguenze legali in caso di violazione della legge, statuto o decisione dell’Associazione o comportamento di un membro incompatibile con lo scopo dell’Associazione, e regole di procedura nei confronti del membro:
10.1. Conseguenze legali in caso di violazione della legge, dello statuto o della decisione dell’associazione, o in caso di comportamento di un socio incompatibile con lo scopo dell’Associazione, per un periodo massimo di un anno.
10.2. La procedura per l’applicazione di una conseguenza di legge per violazione della legge, dello statuto o della decisione dell’associazione, o per la condotta dei soci incompatibile con lo scopo dell’associazione, è decisa dall’assemblea generale su proposta del presidente o membro/i del consiglio di amministrazione.
10.3. Le conseguenze legali per l’applicazione della procedura in questione, i membri dell’associazione il presidente dell’Associazione, un membro dell’assemblea generale designato un’altra persona (di seguito denominata rilevatore) registra le registrazioni mediante ascolto.
10.4. Ascolta anche le persone che sono a conoscenza dei fatti da provare nel caso, oltre al verbale di esame. Ottiene gli atti dell’esame, chiarisce i fatti e, sulla base delle prove disponibili, formula entro 30 giorni una proposta di decisione indirizzata all’Assemblea Generale.
10.5. Entro 15 giorni dalla preparazione della proposta di decisione, l’Ufficio di presidenza convoca l’Assemblea Generale. L’Assemblea Generale discute la proposta di decisione dell’investigatore sull’applicazione delle conseguenze legali.
10.6. Alla luce dei dati dell’esame, ogni membro dell’associazione può proporre una modifica alla proposta di decisione o l’adozione di una proposta di decisione con un contenuto modificato.
10.7. L’Assemblea Generale convocata decide sulla proposta di decisione che è stata discussa o modificata immediatamente dopo che la questione è stata discussa.
10.8. L’Assemblea Generale può, a seguito di conseguenze legali sfavorevoli per il socio dell’Associazione, applicare l’ammonizione e il divieto a qualsiasi manifestazione o evento dell’Associazione per un periodo massimo di un anno.
10.9. Le informazioni sul diritto di ricorso devono essere incluse nella delibera dell’assemblea generale sull’applicazione della conseguenza legale. L’Assemblea Generale sull’applicazione della conseguenza legale ne indica le ragioni. La decisione è comunicata per iscritto al socio.
10.10. Un socio che subisce conseguenze legali avverse può richiedere una revisione della decisione dell’assemblea generale al tribunale competente della sede dell’Associazione. Proteina-tirosina chinasi 3:3517:37§)
VII. Organizzazione e funzionamento dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
6. ASSEMBLEA GENERALE
– Tavola
Assemblea Generale
2. L’organo deliberante dell’Associazione è l’Assemblea dei soci. Il socio ordinario ha il diritto di partecipare all’assemblea generale, di esercitare il proprio diritto di voto, di parlare, di porre domande, di fare proposte e di formulare osservazioni secondo l’ordine dell’Assemblea generale. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno.
3. L’Assemblea Generale non è pubblica; possono partecipare, oltre ai soci e al management, le persone invitate a convocare l’Assemblea Generale e aventi diritto di consultazione ai sensi dello Statuto o della deliberazione dell’Assemblea Generale. Proteina-tirosina chinasi 3 (10)(1%);
4. L’Assemblea Generale è responsabile di
a) modifica degli statuti;
b) delibera di estinzione, fusione e scissione dell’Associazione;
c) elezione, revoca e determinazione del compenso del dirigente;
d) approvazione del budget annuale e determinazione della quota associativa;
e) approvazione del bilancio annuale, ivi compresa la relazione dell’organo esecutivo sulla situazione finanziaria dell’Associazione;
f) esercizio dei diritti del datore di lavoro sul dirigente se il dirigente è dipendente dell’Associazione;
g) approvazione della conclusione di un contratto concluso dall’associazione con il proprio socio, dirigente, membro del collegio sindacale o loro parente;
h) decisione di far valere richieste di risarcimento danni nei confronti degli attuali ed ex membri dell’Associazione, alti funzionari o altri organi;
i) selezionare il liquidatore;
j) una decisione su tutte le questioni che la legislazione o gli statuti gli fanno riferimento.
5. Decisione dell’Assemblea Generale
5.1. Le modifiche allo statuto dell’Associazione, la fusione e la scissione dell’associazione sono soggette a una decisione dell’Assemblea Generale presa a maggioranza di tre quarti.
La decisione dell’Assemblea Generale di modificare lo scopo dell’Associazione e di porre fine all’Associazione è presa a maggioranza di tre quarti dei membri con diritto di voto.
5.2. In tutti i casi in cui le deliberazioni non siano richieste dalla maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o dei soci aventi diritto di voto, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità la votazione si ripete. In caso di ripetizione della votazione, la proposta di decisione si considera non adottata.
6. Regole per la convocazione, lo svolgimento dell’assemblea generale, la determinazione del luogo dell’assemblea generale, il contenuto dell’invito all’assemblea generale, l’ordine del giorno, i membri dell’assemblea generale, l’elezione del presidente dell’assemblea generale, il Quorum, votazione, verbalizzazione e pubblicazione delle deliberazioni
6.1 L’Assemblea Generale è convocata per iscritto dal Presidente, in caso di impedimento, da qualsiasi membro dell’Ufficio di presidenza, mediante comunicazione dell’ordine del giorno proposto, presso la sede dell’Associazione o in qualsiasi altro luogo indicato con il precedente approvazione della maggioranza dei suoi membri, in modo verificabile. Servizio mediante mezzi scritti verificabili, ad esempio mediante raccomandata o avviso di ricevimento, e consegna all’indirizzo di posta elettronica del membro con conferma di consegna (ricevuta elettrica). L’Assemblea Generale è convocata mediante invito stampato su supporto elettronico o cartaceo. L’invito deve essere notificato ai soci in un tempo tale che il periodo dalla data della notifica alla data dell’assemblea generale prevista non sia inferiore a 15 giorni. L’invito deve essere accompagnato dalle proposte di decisione già disponibili e dalle motivazioni degli autori.
6.2. L’invito deve contenere
a) denominazione e sede legale dell’Associazione;
b) data e luogo dell’assemblea generale;
c) gli argomenti all’ordine del giorno proposti.
L’invito includerà anche il luogo e la data dell’assemblea generale ripetuta in caso di insolvenza dell’assemblea generale e una richiesta affinché l’assemblea generale ripetuta sia in grado di formare il quorum, indipendentemente dal numero dei partecipanti, rispetto all’originale all’ordine del giorno, se la data originaria è fissata per almeno tre (3) giorni e non oltre quindici (15) giorni dopo.
6.3. L’ordine del giorno è indicato in modo tale da consentire ai diritti di voto di prendere posizione sugli argomenti da trattare. Entro 3 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell’invito all’assemblea, i soci possono chiedere al presidente di integrare l’ordine del giorno, motivando la modifica. Il Consiglio decide in merito all’integrazione dell’ordine del giorno entro 2 giorni. Se il consiglio non decide o respinge la domanda di integrazione dell’ordine del giorno, l’assemblea plenaria decide separatamente in merito all’integrazione dell’ordine del giorno prima che venga presa una decisione sull’adozione dell’ordine del giorno.
6.4. L’invito all’Assemblea Generale sarà pubblicato presso la sede legale e il sito web dell’Associazione.
6.5. L’Associazione tiene la propria assemblea presso la propria sede o in altro luogo indicato previa approvazione della maggioranza dei suoi membri.
6.6. Qualora l’assemblea dell’Associazione non sia stata convocata secondo il regolamento, l’assemblea può essere tenuta se tutti i membri dell’Associazione sono presenti e approvano all’unanimità l’assemblea.
6.7. Una decisione può essere presa durante l’assemblea dell’Associazione su un punto all’ordine del giorno debitamente comunicato, a meno che tutti i membri dell’Associazione siano presenti e concordino all’unanimità di discutere un punto non all’ordine del giorno.
6.8. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di impedimento, da uno dei membri dell’Associazione.
6.9. L’Assemblea Generale elegge, a maggioranza semplice, con voto palese, il presidente dell’assemblea, il verificatore del verbale e dei due verbali e, se necessario, il comitato di conteggio composto da due persone.
6.10. L’Assemblea Generale ha il quorum se è presente più della metà dei membri votanti. Il Quorum è esaminato per ogni decisione presa. L’Assemblea Generale prende le sue decisioni a voto palese: vota a scrutinio segreto sull’elezione e sulla revoca degli alti funzionari.
Su richiesta di qualsiasi membro, l’Assemblea Generale può decidere di votare a scrutinio segreto in relazione all’ordine del giorno specificato. Qualora un membro o fondatore non possa votare in una causa, non sarà preso in considerazione nella determinazione del quorum per l’adozione di tale decisione.
6.11. Le decisioni dei membri sono prese a maggioranza dei voti presi in considerazione nella determinazione del Quorum. Quando la decisione è presa, non vota sulla,
a) che è esonerato dalla decisione da obbligo o responsabilità o che riceve altri vantaggi dalla persona giuridica;
b) con chi la decisione prevede un contratto;
c) chi deve essere perseguito in base alla decisione;
d) che ha un parente non socio o fondatore della persona giuridica interessata alla decisione;
e) che ha un rapporto di maggioranza con altro soggetto avente un interesse nella decisione; o
f) chi, tra l’altro, ha un interesse personale nella decisione.
6.12. Le decisioni prese dall’Assemblea Generale sono annunciate oralmente dal presidente. Entro 15 giorni dalla loro adozione, le decisioni dell’Assemblea Generale devono essere comunicate per iscritto alle persone non presenti.
6.13. Il verbale dell’Assemblea Generale deve essere registrato. Il verbale deve indicare il nome dell’Associazione, la sua sede legale, il luogo e la data dell’assemblea generale, il presidente dell’assemblea generale, il cancelliere, i nomi dei verificatori dei verbali. Il verbale deve contenere l’ordine del giorno proposto o adottato, i contributi, le decisioni assunte in relazione a ciascun punto all’ordine del giorno (con specifici numeri di serie), il loro contenuto, data e portata, nonché il numero di sostenitori, oppositori e astenuti dal voto (se possibile, la loro identità), insieme alle firme dei partecipanti. Il verbale è autenticato dalla firma del presidente dell’Assemblea Generale, della persona eletta Responsabile del verbale e dei due membri certificatori scelti tra i membri dell’Assemblea Generale.
6.14. Il verbale certificato deve essere iscritto nel verbale delle deliberazioni, che può essere visionato da chiunque presso l’Ufficio di Presidenza o in qualsiasi momento dell’Assemblea, previa consultazione. La relazione è conservata al fine di stabilire il contenuto, la data e la portata delle decisioni e la proporzione (se possibile) di coloro che sostengono la decisione e di coloro che si oppongono o si astengono.
6.15. In caso di impedimento del presidente o del presidente, il membro dell’ufficio di presidenza designato dal presidente convoca l’assemblea generale al fine di prendere le misure necessarie se:
a) il patrimonio dell’Associazione non copre debiti insoluti;
b) non si prevede che l’Associazione sia in grado di pagare i debiti scaduti; o
c) sia stato compromesso il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
6.16. 6: 15. i membri dell’assemblea convocata ai sensi dello statuto si adoperano per eliminare le circostanze che hanno dato luogo alla convocazione o decidono di porre fine all’Associazione.
7. Prendere decisioni senza tenere una riunione
7.1. L’atto costitutivo consente di prendere una decisione senza tenere un’assemblea. Tali decisioni sono avviate dalla direzione inviando il progetto di decisione ai suoi membri. Ai membri è concesso un periodo di almeno otto giorni dalla data di ricezione della bozza per inviare il loro voto alla direzione.
7.2. Nelle deliberazioni senza convocazione si applicano le disposizioni statutarie in materia di quorum e voto, salvo che la procedura deliberativa è efficace se all’amministrazione vengono inviati almeno tanti voti quanti sono i voti della presenza di un socio rappresentante di diritto al voto. sarebbe necessario per il suo quorum se si tenesse una riunione.
7.3. Se un membro desidera tenere una riunione, la riunione dell’organo supremo deve essere convocata dalla direzione.
7.4. Entro tre giorni dall’ultimo giorno del termine per la votazione, se tutti i voti dei soci pervengono prima di tale data, entro tre giorni dalla data di ricezione dell’ultimo voto, la direzione determina l’esito della votazione e lo comunica al i membri entro ulteriori tre giorni. La data in cui viene adottata la decisione è l’ultimo giorno del periodo di votazione e, se tutti i voti sono ricevuti prima, la data in cui è ricevuto l’ultimo voto.
Il Consiglio
8. La Presidenza è l’organo esecutivo dell’Associazione, composto da 4 membri del Consiglio Direttivo, che delibera su tutte le materie che non sono soggette alla competenza esclusiva dell’assemblea per legge o per statuto.
I membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea Generale per un periodo determinato di cinque anni.
Gli alti funzionari sono eletti tra i membri dell’Associazione.
Membri del Consiglio: presidente e due membri del Consiglio
9. La nomina degli alti funzionari è revocata:
un. / al termine del mandato;
b / richiamo;
c/per dimissioni;
d. / la morte o il licenziamento del dirigente senza successore;
e. / limitando la capacità dell’ufficiale anziano nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue attività;
F. / al verificarsi di interdizione o conflitto di interessi nei confronti del dirigente.
Il dirigente può dimettersi in qualsiasi momento mediante dichiarazione indirizzata all’Associazione e indirizzata all’altro dirigente dell’Associazione. Se la natura operativa della persona giuridica lo richiede, le dimissioni hanno effetto con la nomina o l’elezione del nuovo dirigente, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla comunicazione.
10. Un alto funzionario può essere un adulto la cui capacità di agire non è stata limitata alla misura necessaria per l’esercizio delle sue attività. Se l’alto funzionario è una persona giuridica, la persona giuridica designa la persona fisica che svolge le funzioni di alto funzionario per conto della persona giuridica.
Le norme applicabili agli alti funzionari si applicano anche alla persona designata. L’alto funzionario svolge personalmente le sue funzioni di dirigente. Un alto ufficiale non può essere una persona che è stata condannata per un reato con una pena detentiva definitiva fino a quando non è stata esentata dalle conseguenze avverse del casellario giudiziario. Non può essere un alto funzionario soggetto a una sentenza che vieta gli affari pubblici (ICC). 61.§ (2) (i)). Lei/Lui non deve essere un alto funzionario a cui è stato legalmente vietato farlo. Una persona che è interdetta da un’occupazione con una sentenza definitiva del tribunale non può essere un alto funzionario di una persona giuridica che esercita l’attività specificata in tale sentenza ai sensi di tale divieto. Non è possibile vietare a un alto funzionario di agire come alto funzionario per un periodo specificato nella decisione che dichiara l’inammissibilità.
11. Membri del Consiglio dell’Associazione:
11.1. Il Consiglio dell’Associazione
Presidente dell’Associazione
Nome: Kronauer Éva Lilla
Il nome della madre è Monori, Erzsébet, Indirizzo: 2644 Borsosberény, 157 Petőfi út., Data inizio appuntamenti: 25.08.2021. Scadenza appuntamenti: 24.08.2026.
Membri dell’Associazione:
Nome: Framarin, Giacomo
Nome della madre: Marchetto, Maria. Indirizzo: 8960 Lenti Harangláb út 36., Data inizio appuntamenti: 25.08.2021., Scadenza appuntamenti: 24.08.2026.
Nome: Bedin Maurizio
Nome della madre: Lerizzi Agnese, Indirizzo: 26100 Vicenza, via Scuole Anconetta 186 (Italia), Data inizio appuntamenti: 25.08.2021., Scadenza appuntamenti: 24.08.2026.
Nome: Dr. Gábor Mikulás
Nome della madre: Anikó Késmárky, Indirizzo: 6000 Kecskemét, Csokonai u. 2/a. (Ungheria),
Data inizio appuntamenti: 25.05.2024., Scadenza appuntamenti: 24.05.2029.
Gli alti funzionari non sono pagati, ma non sono pagati per rimborsare la parte di spesa effettivamente sostenuta dall’Associazione, come attestato dalla fattura (es: costi sostenuti in relazione all’uso di autoveicoli (secondo la St.), ecc.] pretesa.
La rappresentanza legale dell’associazione è esercitata dal Direttore Esecutivo (Presidente, Membri del Consiglio).
L’alto funzionario esercita il proprio diritto di rappresentanza in modo indipendente.
L’esercizio del diritto di rappresentanza: generale.
L’Associazione deve essere registrata dagli alti funzionari per firmare il loro nome o sopra il nome dell’Associazione prestampato prescritto a mano oa macchina in conformità con la copia della firma.
12. La direzione è responsabile di:
un. / gestione ordinaria dell’Associazione, deliberando sulle materie di sua competenza;
B. / preparazione di relazioni e rinvio all’assemblea generale;
C. / predisposizione del budget annuale e rinvio all’assemblea generale;
D. / gestione del patrimonio dell’Associazione, assunzione e attuazione di decisioni in merito all’utilizzo e all’investimento dei beni non di competenza dell’assemblea;
e. / convocazione dell’assemblea generale, comunicazione dell’adesione e degli organi dell’Associazione;
F. / definizione dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea generale convocata dall’ufficio di presidenza;
G. / partecipare all’assemblea generale e rispondere a domande relative all’Associazione;
h. / registrazione di appartenenza;
i./ amministrazione delle decisioni, documenti organizzativi e altri libri dell’Associazione;
j./ archiviazione di documenti relativi al funzionamento dell’Associazione;
K. / adozione dei provvedimenti previsti dal presente atto in caso di accertamento della sussistenza delle cause di estinzione dell’Associazione e del suo verificarsi;
l. / decisione a domanda di un membro;
m / decisione su qualsiasi questione che rientri nella sua competenza ai sensi della legislazione o dello statuto.
13. Il Consiglio tiene le sue riunioni secondo necessità e almeno una volta all’anno. Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto dal Presidente su invito inviato almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza, prevalentemente presso la sede legale dell’Associazione, in modo verificabile. Servizio mediante mezzi scritti verificabili, ad esempio mediante raccomandata o avviso di ricevimento, e consegna all’indirizzo di posta elettronica del membro con conferma di consegna (ricevuta elettrica).
L’invito alla riunione del Bureau deve includere il nome, la sede, il luogo della riunione del Bureau, l’ora e gli argomenti proposti all’ordine del giorno. I punti all’ordine del giorno sono specificati nell’invito almeno in modo tale da consentire ai membri dell’ufficio di presidenza di far conoscere il loro punto di vista.
14. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice, con voto palese, salvo diversa disposizione statutaria o di legge. Il consiglio di amministrazione raggiunge il quorum se alla sua riunione è presente più della metà dei membri senza diritto di voto dell’ufficio di presidenza. In caso di presenza di due membri del Consiglio, la decisione è adottata esclusivamente all’unanimità.
Quando la decisione è presa, non vota su quella,
a) chi è esonerato dall’obbligo o dalla responsabilità della decisione o beneficia di un altro tipo di vantaggio da parte della persona giuridica;
(b) con il quale deve essere concluso un contratto ai sensi della decisione;
(c) chi deve essere perseguito in base alla decisione;
(d) il cui familiare non sia socio dell’Associazione avente interesse nella decisione;
(e) che ha un rapporto di influenza maggioritaria con un altro soggetto avente un interesse nella decisione; o
(f) che, tra l’altro, ha un interesse personale nella decisione.
16. Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono pubblicate oralmente durante la riunione dell’ufficio di presidenza e comunicate ai membri interessati per iscritto e in modo verificabile entro otto giorni dall’adozione della decisione, contestualmente alla pubblicazione delle decisioni la Sede Legale dell’Associazione.
17. Riservatezza e obblighi di informazione
17.1. Il funzionario esecutivo fornisce ai membri della persona giuridica o, nel caso di una persona giuridica non membro, ai fondatori della persona giuridica le informazioni sulla persona giuridica e l’accesso ai documenti e agli atti relativi alla persona giuridica. Le informazioni e l’accesso al fascicolo possono essere subordinati a una dichiarazione scritta di riservatezza da parte del funzionario esecutivo.
17.2. L’alto funzionario può rifiutare la divulgazione delle informazioni e l’accesso ai documenti se ciò violerebbe il segreto commerciale della persona giuridica, se la persona che richiede l’informazione ha abusato del suo diritto o se non ha rilasciato una dichiarazione di riservatezza nonostante l’invito a farlo. Se il richiedente ritiene ingiustificato il rifiuto di fornire le informazioni, può chiedere al tribunale del registro di ordinare alla persona giuridica di fornire le informazioni.
18. Responsabilità dell’alto ufficiale
Il dirigente è responsabile nei confronti della persona giuridica per i danni causati alla persona giuridica nell’esercizio della sua attività di gestione secondo le norme sulla responsabilità per danni causati da inadempimento contrattuale.
19. Cessazione dalla carica di alto funzionario
19.1. La nomina degli alti funzionari è revocata
a) alla scadenza del mandato in caso di incarico a tempo determinato;
b) al verificarsi della condizione in caso di cessazione di un mandato;
c) richiamo;
d) per dimissioni;
e) con la morte o la decadenza dell’amministratore delegato senza successore;
f) limitando la capacità del dirigente di esercitare la propria attività presso il pubblico;
g) al verificarsi di una situazione interdittiva o di conflitto di interessi nei confronti dell’alto funzionario.
19.2. I soci dell’Associazione, nel caso di persona giuridica non socio, i fondatori della persona giuridica possono revocare l’amministratore delegato in qualsiasi momento senza giustificazione.
19.3. L’amministratore delegato può dimettersi in qualsiasi momento mediante dichiarazione alla persona giuridica indirizzata a un altro dirigente o organo decisionale della persona giuridica.
19.4. Qualora l’operatività dell’Associazione lo richieda, le dimissioni hanno effetto con la nomina o l’elezione del nuovo dirigente, pena la quale entro 60 giorni dalla comunicazione.
20. Elenco dei membri dell’Associazione
20.1. La presidenza e la direzione dell’Associazione conserveranno i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di contatto elettronici dei membri dell’Associazione in un elenco dei membri.
20.2. Il nome, il luogo di residenza e l’indirizzo di contatto elettronico della persona la cui iscrizione è stata rescissa sono cancellati senza indugio dall’elenco dei membri dell’associazione.
20.3. Il nome e il luogo di residenza e l’indirizzo di contatto elettronico della persona che è stata ammessa all’Associazione dall’Ufficio di presidenza devono essere inseriti senza indugio nell’elenco dei membri dell’Associazione.
20.4. L’elenco dei membri in vigore è allegato allo statuto vigente.
20.5. L’elenco dei membri non è pubblico; l’Ufficio di presidenza provvede affinché i dati personali contenuti nell’elenco dei membri siano adeguatamente protetti.
VIII. Proprietà dell’Associazione, gestione
Le quote associative versate dai soci e tutti i pagamenti per lo scopo comune sono di proprietà dell’Associazione. Il patrimonio dell’Unione è indivisibile. In caso di cessazione dell’appartenenza all’Associazione, il socio non avrà diritto ad alcun compenso dal patrimonio dell’Associazione.
L’associazione gestisce le quote versate dai soci, gli altri benefici dei soci volontariamente e le somme percepite da donatori esterni. L’associazione non persegue scopo di lucro nella sua gestione.
Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Associazione, l’Associazione dovrà ricercare sostegno e utilizzare il supporto concordato nel modo più efficiente possibile e nel più breve tempo possibile per sostenere e promuovere lo scopo perseguito.
L’associazione svolge le proprie funzioni senza retribuzione, ma può chiedere il rimborso delle spese ragionevoli.
IX. Disposizioni miste e finali
Non c’è bisogno di istituire un consiglio di sorveglianza per l’Associazione perché il numero dei membri non persone fisiche è inferiore alla metà dei membri e attualmente il numero dei membri non supera i 100.
Le questioni non previste dallo statuto sono disciplinate dal codice civile. e Ectv. oltre a quanto previsto dall’articolo 350/2011.(XII.30 Decreto del governo.
Nel caso in cui il Tribunale di Balassagyarmati ritenga invalida una qualsiasi parte dello statuto e ne richieda la modifica, le parti previste dallo Statuto per la modifica entreranno in vigore con l’adozione da parte del Tribunale di Balassagyarmat.
Il socio fondatore, Éva Kronauer, ha letto questo Statuto ai soci fondatori che non parlano ungherese – tutti parlano e capiscono l’inglese – in inglese, e ha spiegato i contenuti in inglese in dettaglio, un fatto che i membri che non parlano parla ungherese anche riconosciuto e riconosciuto firmando questi articoli.
Datato 25 maggio 2024. Bér